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IMU
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU
Comma | Tipo immobile | Aliquota 2022 |
748 | Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,60% (zerovirgolaseipercento) |
750 | Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 | 0,10% (zerovirgoladiecipercento) |
752 | Terreni agricoli | 1,06% (unovirgolazeroseipercento) |
753 | Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 1,06% (unovirgolazeroseipercento) |
754 | Immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 | 1,06% (unovirgolazeroseipercento) |
TASI
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI
DAL 2020 LA TASI E' STATA ABROGATA
ANNO 2019
Calcolo della TASI - programma personalizzato
Calcolo TASI - pragramma NON personalizzato
Calcolo TASI - pragramma NON personalizzato
Si ricorda di VERIFICARE SEMPRE l'aliquota eventualmente proposta dal software utilizzato per il calcolo automatico dell'imposta, inserendo, in caso di discordanza, quella deliberata dal comune.
Agenzia delle Entrate - Servizi online - Consultazione rendite catastali
Abitazione principale e relative pertinenze (diverse da quelle escluse ai sensi dell'articolo 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013) = aliquota 2,00 ‰ (duepermille)
Altri immobili = 0,4 ‰ (zerovirgolaquattropermille)
Agevolazione = rendita catastale di Euro 200,00 fino alla quale il tributo non è dovuto per l’abitazione principale e le relative pertinenze, considerando per la verifica di questo limite la somma delle rendite catastali dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, precisando che il superamento della rendita catastale fino alla quale il tributo non è dovuto comporta il pagamento intero del tributo in quanto non è da intendersi come franchigia.
Ammontare complessivo della TASI che deve versare l’occupante quando è diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare = 20 %
Codici tributo
3958 = TASI – tributo per i servizi indivisibilisu abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3959 = TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3960 = TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3961 = TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
ANNO 2018
Il versamento della prima rata è fissato al 18 giugno 2018 (il 16 giugno è sabato), il versamento della seconda rata è fissato al 17 dicembre 2018 (il 16 dicembre è domenica). Il pagamento in unica soluzione è fissato al 18 giugno 2018.
Abitazione principale e relative pertinenze = aliquota 2,00 ‰ (duepermille)
Altri immobili = 0,4 ‰ (zerovirgolaquattropermille)
Agevolazione = rendita catastale di Euro 200,00 fino alla quale il tributo non è dovuto per l’abitazione principale e le relative pertinenze, considerando per la verifica di questo limite la somma delle rendite catastali dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, precisando che il superamento della rendita catastale fino alla quale il tributo non è dovuto comporta il pagamento intero del tributo in quanto non è da intendersi come franchigia.
Ammontare complessivo della TASI che deve versare l’occupante quando è diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare = 20 %
ANNO 2017
Aliquote2017 (invariate rispetto al 2016)
Il versamento della prima rata è fissato al 16 giugno 2017, il versamento della seconda rata è fissato al 18 dicembre 2017. Il pagamento in unica soluzione è fissato al 16 giugno 2017.
Abitazione principale e relative pertinenze = aliquota 2,00 ‰ (duepermille)
Altri immobili = 0,4 ‰ (zerovirgolaquattropermille)
Agevolazione = rendita catastale di Euro 200,00 fino alla quale il tributo non è dovuto per l’abitazione principale e le relative pertinenze, considerando per la verifica di questo limite la somma delle rendite catastali dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, precisando che il superamento della rendita catastale fino alla quale il tributo non è dovuto comporta il pagamento intero del tributo in quanto non è da intendersi come franchigia.
Ammontare complessivo della TASI che deve versare l’occupante quando è diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare = 20 %
ANNO 2016
Aliquote2016 (invariate rispetto al 2015)
Il versamento della prima rata è fissato al 16 giugno 2016, il versamento della seconda rata è fissato al 16 dicembre 2016. Il pagamento in unica soluzione è fissato al 16 giugno 2016.
Abitazione principale e relative pertinenze = aliquota 2,00 ‰ (duepermille)
Altri immobili = 0,4 ‰ (zerovirgolaquattropermille)
Agevolazione = rendita catastale di Euro 200,00 fino alla quale il tributo non è dovuto per l’abitazione principale e le relative pertinenze, considerando per la verifica di questo limite la somma delle rendite catastali dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, precisando che il superamento della rendita catastale fino alla quale il tributo non è dovuto comporta il pagamento intero del tributo in quanto non è da intendersi come franchigia.
Ammontare complessivo della TASI che deve versare l’occupante quando è diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare = 20 %
ANNO 2015
Aliquote2015 (invariate rispetto al 2014)
Il versamento della prima rata è fissato al 16 giugno 2015, il versamento della seconda rata è fissato al 16 dicembre 2015. Il pagamento in unica soluzione è fissato al 16 giugno 2015.
Calcolo della TASI - programma personalizzato
Calcolo TASI - pragramma NON personalizzato
Calcolo TASI - pragramma NON personalizzato
Abitazione principale e relative pertinenze = aliquota 2,00 ‰ (duepermille)
Altri immobili = 0,4 ‰ (zerovirgolaquattropermille)
Agevolazione = rendita catastale di Euro 200,00 fino alla quale il tributo non è dovuto per l’abitazione principale e le relative pertinenze, considerando per la verifica di questo limite la somma delle rendite catastali dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, precisando che il superamento della rendita catastale fino alla quale il tributo non è dovuto comporta il pagamento intero del tributo in quanto non è da intendersi come franchigia.
Ammontare complessivo della TASI che deve versare l’occupante quando è diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare = 20 %
ANNO 2014
Abitazione principale e relative pertinenze = aliquota 2,00 ‰ (duepermille)
Altri immobili = 0,4 ‰ (zerovirgolaquattropermille)
Agevolazione = rendita catastale di Euro 200,00 fino alla quale il tributo non è dovuto per l’abitazione principale e le relative pertinenze, considerando per la verifica di questo limite la somma delle rendite catastali dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, precisando che il superamento della rendita catastale fino alla quale il tributo non è dovuto comporta il pagamento intero del tributo in quanto non è da intendersi come franchigia.
Ammontare complessivo della TASI che deve versare l’occupante quando è diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare = 20 %
QUANDO SI PAGA
Il Comune di Castel d'Ario ha deliberato le aliquote il 18 giugno 2014. Il versamento della prima rata è fissato quindi al 16 ottobre 2014, il versamento della seconda rata è fissato al 16 dicembre 2014. Il pagamento in unica soluzione è fissato al 16 ottobre 2014.
IMU 2012
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU per il 2012
IL 30 OTTOBRE 2012 SONO STATE APPROVATE LE NUOVE, DIVERSE, ALIQUOTE E IL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ANNO 2012.
ALIQUOTE E REGOLAMENTI
Aliquote per anno 2012 aggiornate al 30 ottobre 2012
- aliquota di base: 0,84% (zerovirgolaottantaquattropercento) equivalente a 8,4 per mille;
- aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze: 0,44% (zerovirgolaquarantaquattropercento) equivalente a 4,4 per mille;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0,2% (zerovirgoladuepercento) equivalente a 2,0 per mille;
Regolamento per l'anno 2012 (aggiornato al 30 ottobre 2012)
INDICAZIONE DEI VALORI PER LE AREE FABBRICABILI
Indicazione del valore per anno 2012
Per effettuare il calcolo dell'IMU dovuta è possibile utilizzare lo strumento CALCOLO IMU già impostato con le aliquote base previste per legge. L'acconto è dovuto entro il 18 giugno 2012 nella misura del 50% dell'importo totale annuo determinato con tali aliquote di base ed il saldo è da versare entro il 17 dicembre 2012 nella misura del conguaglio dovuto (totale imposta annua complessiva meno acconto versato), calcolato con le aliquote effettive deliberate dal Comune entro il 30 settembre 2012. Soltanto per l'abitazione principale e relative pertinenze, è facoltà del contribuente effettuare il versamento dovuto in tre rate anzichè due, nel modo seguente:
- primo acconto entro il 18 giugno 2012 pari ad 1/3 dell'imposta calcolata con le aliquote base previste per legge;
- secondo acconto entro il 17 settembre 2012 pari ad un ulteriore 1/3 dell'imposta calcolata con le aliquote base previste per legge;
- saldo entro il 17 dicembre 2012 pari al conguaglio finale annuo di quanto ancora dovuto dell'imposta calcolata in base alle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune.
Con lo stesso strumento CALCOLO IMU è anche possibile effettuare la stampa del modello F24 necessario per il pagamento, già impostato con gli esatti codici tributo sia per la quota dovuta allo Stato, che per la quota spettante al Comune (è soltanto necessario completarlo con i dati anagrafici del contribuente ed il codice catastale C076 del Comune di Castel d'Ario, su ogni riga compilata con gli importi IMU), e scegliendo, in caso di abitazione principale, se effettuare la stampa del modello F24 per il pagamento in 2 rate (scadenze: 16 giugno-16 dicembre) oppure 3 rate (scadenze: 16 giugno-16 settembre-16 dicembre), come consentito.
ATTENZIONE: VERIFICARE SEMPRE le aliquote proposte dal software con quelle sopra indicate
Accedi al calcolo automatico dell'IMU 2012 e stampa F24
Agenzia del Territorio - Visure catastali online
Come si applica l'IMU per il 2012
F24 (collegamento all'Agenzia delle Entrate)
- Modello e instruzioni
- Software di compilazione