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IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

Dal 2020 la "nuova" IMU è disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). La TASI non si paga più perché abrogata.

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell’IMU, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
Con la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 23/03/2022 sono state approvate le aliquote per il 2022
 
Comma Tipo immobile Aliquota 2022
748 Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,60%
(zerovirgolaseipercento)
750 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 0,10%
(zerovirgoladiecipercento)
752 Terreni agricoli 1,06%
(unovirgolazeroseipercento)
753 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 1,06%
(unovirgolazeroseipercento)
754 Immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 1,06%
(unovirgolazeroseipercento)
 
 
L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono  esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella  misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita'.
 
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
 
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.
 
A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà.

INDICAZIONE DEI VALORI PER LE AREE FABBRICABILI

Indicazione del valore per l'anno 2022